Qualità di servizio, morosità e indennizzi
Come previsto dal TIQV (“Testo Integrato della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale” – approvato con delibera 413/2016) riportiamo in questa sezione:
- I livelli standard di qualità commerciale che ogni operatore è tenuto a rispettare, previsti dallo stesso testo integrato;
- Gli indennizzi automatici previsti in favore del cliente in caso di mancato rispetto degli standard di qualità;
- I risultati di Sinergy Luce e Gas, relativi al 2020., nell’allegato “Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale – di Sinergy Luce e Gas.
Inoltre, riportiamo le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) e del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas).
Tali indicazioni sono contenute anche nelle condizioni generali di fornitura Luce e Gas e fanno parte dei plichi contrattuali.
Tempistiche e modalità di costituzione in mora
In caso di mancato pagamento entro la scadenza di una o più bollette il cliente riceverà, se è stato comunicato un numero di cellulare o numero fisso, un SMS o una mail di avviso scadenza.
Se la morosità persiste verrà inviato, mediante raccomandata a/r o PEC, un avviso nel quale sarà richiesto il saldo di quanto dovuto entro 15 giorni dalla data di spedizione della comunicazione.
Si può trasmettere la prova dell’avvenuto pagamento attraverso:
- Fax al numero: 0455112810
- Numero Whatsapp: 3440864806 (solo formato pdf/immagini; no audio, testo, vocale)
- Indirizzo mail: pagamenti@sinergylucegas.com
Se non sarà inviata la comunicazione con la prova di avvenuto pagamento entro il suddetto termine, trascorsi ulteriori tre giorni, comunicheremo al Distributore competente:
- la richiesta di sospensione della fornitura di gas naturale, trascorsi 40 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora;
- per i punti in Bassa Tensione, la richiesta di riduzione al 15% della potenza disponibile della fornitura di energia elettrica, se tecnicamente possibile, oppure, la richiesta di sospensione della fornitura, trascorsi 25 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora. In caso di riduzione di potenza, decorsi ulteriori 15 giorni dalla riduzione stessa e in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, verrà eseguita la sospensione della fornitura. Per i punti in Media o Alta Tensione la richiesta di sospensione avviene trascorsi 40 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora.
In qualunque momento, la comunicazione della prova di avvenuto pagamento consentirà di fermare le procedure di sospensione/distacco della fornitura e di determinare il ritorno al normale utilizzo delle utenze.
Indennizzi per il cliente
L’esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
- euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura elettrica (per la riduzione della potenza qualora possibile) o per la Chiusura del punto di riconsegna gas per sospensione della fornitura causa morosità.
Scarica la delibera TIQV – “Informazioni su standard di qualità e indennizzi”
Scarica l’informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale – Sinergy Luce e Gas
Scarica la delibera TIMOE – articolo 17 “Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici”
Scarica la delibera TIMG – articolo 20 “Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici”
Canone RAI
Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, art. 4 stabilisce che il pagamento del Canone RAI per gli 11 Comuni sopra indicati avverrà senza sanzioni e interessi in un’unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al periodo di sospensione.